Coordinamento Nazionale MEF

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

(BOZZA IN DISCUSSIONE OGGI 28 OTTOBRE 2021 CON LE OO.SS. NAZIONALI

Vi inoltriamo la nota con la quale l’Amministrazione fornisce le nuove indicazioni operative in materia di lavoro agile che dovrebbero essere applicate a decorerre dal 2 novembre p.v. presso tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e finanze – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 e decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021.

Per quanto riguarda l’articolazione e le modalità di esecuzione della prestazione in modalità agile, il MEF è ancora più restrittivo del Ministro Brunetta.

Consentito l’accesso al lavoro agile per un numero massimo di 6 (sei) giornate/mese, estensibili fino a 8 (otto) per il solo personale che svolge attività lavorative pienamente espletabili in modalità agile (cfr. Determina prot. n. 103781 del 14 ottobre 2020), a due condizioni:

1.qualora siano garantite la funzionalità e l’efficienza dei servizi;

2.laddove necessario per motivi connessi a specifiche, rilevanti e documentate esigenze personali, di cui l’Amministrazione ha fornito la seguente esemplificazione (non esaustiva):

– essere lavoratore padre/lavoratrice madre nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 16 del D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

– avere figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104;

– essere in situazione di disabilità psico-fisica, anche transitoria, ovvero in particolari condizioni di salute che rendono disagevole il raggiungimento della sede di lavoro;

– trovarsi in situazione di monogenitorialità con figli minori fino a 14 anni;

– avere esigenze di assistenza nei confronti di familiari (coniuge, partner di un’unione civile, convivente stabile more uxorio, genitori anche se non conviventi, figli anche se non conviventi e anche maggiori di età), con patologie ascrivibili al comma 1, dell’art. 3 della legge 104/92.

Trattasi di una proposta irricevibile.

NESSUN PERCORSO GRADUALE DI RIENTRO,come del resto era stato suggerito dallo steso Brunetta.

C’è un ritorno al “passato”.

Una cosa è certa: la concretizzazione delle previsioni normative in azioni organizzative dovrà rispettare puntualmente, alla lettera, tutti i protocolli di sicurezza vigenti, stante il fatto che l’emergenza epidemiologica sussite fino al 31 dicembre 2021.

E su questo punto, siamo stati chiari e fermi nel comunicato del 21 ottobre u.s..

Leggilo QUI!

Il Coordinamento Nazionale UGL Funzione Pubblica
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