Coordinamento Nazionale MEF

Lavoro agile - Misure di contenimento contagi da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro - Rispetto della "gerarchia delle fonti" del diritto e superamento, per motivi di sicurezza, del D.M. 8 ottobre 2021

Abbiamo inviato in data odierna a tutti i Datori di lavoro, Dirigenti per la sicurezza, Preposti, RSPP, RLS, Medici Competenti, vertici amministrativi e politici del Mef una nota per chiedere l’applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, nazionale ed europea, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare dall’esposizione agli agenti biologici sui luoghi di lavoro.

Le disposizioni vigenti prevedono che il Datore di lavoro debba adottare misure idonee per evitare l’esposizione dei lavoratori al rischio contagio da SARS-Cov-2.

Ove ciò non sia possibile, egli deve cercare di limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti, pena l’erogazione di sanzioni che prevedono l’arresto o una ammenda o, nei casi più gravi, una responsabilità penale, qualora un dipendente contraesse la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.  

Pertanto, abbiamo chiesto all’Amministrazione di adottare, con la massima urgenza, tutte le misure possibili di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, idonee ad evitare o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al rischio di agenti biologici. 

In particolare, data l’attuale situazione epidemiologica, abbiamo chiesto di rivedere i processi organizzativi adottati nel mese di ottobre u.s. per il rientro in presenza del personale dipendente e di voler disporre che l’attività lavorativa, per tutta la durata dello stato di emergenza, sia svolta in modalità “agile” in tutti quei casi ove non è necessaria la presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, anche superando sia il limite delle otto o dieci giornate mensili sia il vincolo posto dal D.M. 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, secondo il quale la prestazione in presenza deve essere prevalente a quella svolta in modalità “agile”. 

In alternativa, abbiamo chiesto di adottare ed incentivare, quale altra idonea misura di prevenzione e contenimento ai contagi da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro, quella del lavoro da remoto o del “telelavoro

Trattasi di misure semplici ed immediate che, preservando la funzionalità e continuità dei servizi nell’interesse della collettività, consentirebbero al datore di lavoro di adempiere all’obbligo di salvaguardare l’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.), tanto di quelli posti in lavoro “agile” o “telelavoro”, quanto degli altri chiamati a svolgere la prestazione in presenza.

ATTENZIONE!!!
Il D.M. 8 ottobre 2021 (c.d. “Decreto rientro in presenza”) di Brunetta è un provvedimento cosiddetto di “fonte secondaria”, per cui soccombe di fronte alle altre disposizioni normative richiamate nella nota UGL FP, essendo queste ultime, rispetto alle prime, di grado gerarchico superiore (fonte primaria”)

Infatti, da quanto è dato sapere, è la stessa Amministrazione ad aver dato notizia, nella giornata di venerdi 12 novembre u.s. scorso, che il 19 novembre p.v., in orario antimeridiano, dovrà svolgersi un incontro con la Sottosegretaria On. Alessandra Sartore, con delega al personale, in merito a quanto finora fatto in tema di rientri “in presenza”, di lavoro “agile” e, soprattutto, di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A questo punto, auspichiamo che questo autorevole intervento possa servire per far comprendere all’Amministrazione che le decisioni da assumere, qualunque esse siano, e le loro conseguenze, soprattutto quando si parla di salute e sicurezza dei lavoratori, devono essere valutate più attentamente, con maggiore ponderazione, interessando e coinvolgendo, quando previsto, nel rispetto delle relazioni sindacali, tutte le figure e i soggetti che sono chiamati a parteciparvi in forza di disposizioni normative e contrattuali.

Peraltro, le norme richiamate da UGL FP riguardano materia di rilevanza costituzionale, legata al diritto fondamentale ed inderogabile alla salute (art. 32 Cost.), al cui mancato rispetto potrebbe corrisponde l’esperibilità di azioni giurisdizionali.

Coordinamento Nazionale MEF

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