SERVIZIO IN PRESENZA .... condotta antisindacale
Le indicazioni fornite dal MEF, con nota n. 116954 del 15 ottobre 2021, a seguito del D.P.C.M. del 23 settembre 2021 e D.M. 8 ottobre 2021, per il rientro di tutti i lavoratori in presenza, a far data dal 15 ottobre, non possono essere attuate:
1. se prima il Ministro per la pubblica amministrazione non emana, previo confronto con le OO.SS. Nazionali, le specifiche linee guida previste dal D.M. 8 ottobre 2021 (un incontro è previsto per la giornata di domani 22 ottobre);
2. se quanto sarà definito a livello nazionale non sarà prima sottoposto al vaglio della contrattazione integrativa da svolgersi in ogni sede, con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale e la RSU, come previsto dall’art. 7, comma 7, del CCNL 2016 – 2018.
L’applicazione di tali misure, senza lo svolgimento di tali confronti, costituirebbe comportamento illecito, censurabile per condotta antisindacale.
E LA SICUREZZA?
In data odierna, il Coordinamento Nazionale UGL FP ha inviato ai vertici dipartimentali del MEF e al Gabinetto del Ministro una nota con la quale è stato chiesto che il rientro avvenga nel rispetto “delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità” (D.P.C.M. del 23 settembre 2021) e “delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate delle competenti autorità” (D.M. 8 ottobre 2021), nonché nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel “Protocollo anticontagio – Sedi MEF” del 29 luglio 2020, pena la responsabilità datoriale, tanto in ambito lavoristico quanto in quello penalistico, se venissero accertati contagi conseguenti ad infezione da COVID-19 in occasione di lavoro o in itinere (infezione equiparata da INAIL ad infortunio sul lavoro). Con la stessa nota abbiamo chiesto di realizzare una congrua rotazione del personale, tale da non pregiudicare in alcun modo la corretta applicazione delle misure organizzative e tecniche da attuare all’interno degli uffici per la prevenzione del contagio, con particolar riferimento a ciò che riguarda la “revisione degli spazi e postazioni di lavoro”, di cui al “Protocollo anticontagio – Sedi MEF” del 29 luglio 2020. |
Green Pass in smart working: NO! Richiesto solo per accedere ai luoghi di lavoro

Riguardo il “Green Pass”, abbiamo segnalato alcune violazioni o false applicazioni da parte di alcuni uffici della norma che ha introdotto nel pubblico impiego l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Diversi uffici stanno richiedendo ai lavoratori il “Green Pass” non solo quando accedono al luogo di lavoro ma anche quando svolgono, secondo una turnazione prestabilita ed autorizzata, l’attività lavorativa in smart working.
Tale condotta è illecita poiché la certificazione verde non è una condizione necessaria per lavorare, ma solo per accedere fisicamente al luogo di lavoro.

Sul sito del Governo Italiano è pubblicata la seguente FAQ:
D. Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione verde COVID-19?
R. No, perché il possesso del green pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro….

Il parere del legale
Sul punto si rinvia integralmente a quanto argomentato nel parere reso dallo Studio Legale di questa O.S..

Segnalaci cosa accade nel tuo Ufficio, SCRIVI a:
mef@uglfunzionepubblica.it

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